Statuto
STATUTO
PERITI ESPERTI CONSULENTI
COSTITUZIONE –
Secondo i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, è costituita l’Associazione a carattere tecnico –
La denominazione di Collegio è legittimata dall’ essere la presente Associazione diretta derivazione dell’analogo organismo fondato nel 1909.
ART. 2
Il Collegio, apartitico ed estraneo a qualsivoglia ideologica politica, si propone di:
a) –
b) –
c) –
ART. 3
L’Associazione ha sede in Milano –
Gli organismi territoriali potranno riunirsi in una Confederazione nazionale.
ART. 4
Dato il peculiare carattere del Collegio, l’ammissione in qualità di associato è subordinata al possesso dei seguenti requisiti e documenti:
a) –
b) –
c) –
d) –
e) –
f) –
g) –
h) –
ART. 5
Agli effetti della dimostrazione della specifica competenza, il Collegio, ai fini dell’ammissione all’esame di cui all’ Art. 34), considererà preferenziale il già avvenuto inserimento dell’aspirante perito in:
a) –
b) –
c) –
modificazioni –
d) –
e) –
1) –
2) –
3) Perfezionamento in Tecnica Gestionale Immobiliare gestito dal Collegio con l’Ente Regione ai sensi della L.R. 07/06/80 –
4) –
Gli iscritti negli Albi od Elenchi sub da 1 a 4, potranno a giudizio del Comitato di Presidenza e previa verifica della necessaria documentazione comprovante la specifica competenza, essere esonerati dall’esame obbligatorio ai fini dell’ammissione.
ART. 6
Potranno essere altresì iscritti, superata la prova dell’esame di cui al capoverso precedente, anche coloro inseriti in:
a) –
b) –
20/09/34 –
c) –
giurisdizione secondo il Codice di Navigazione e relativo regolamento;
d) –
e) –
La mancanza anche di uno solo dei requisiti citati sarà causa di non ammissione all’esame, o di iscrizione preferenziale al Collegio (Art. 5).
ART. 7
Possono essere ammesse le seguenti deroghe al disposto dell’ Art. 4):
1) –
2) –
3) –
ART. 8
La domanda per l’ammissione in qualità di Iscritto deve essere compilata su apposito modulo e corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui ai precedenti Artt. 4)-
Ritenuta sufficiente la documentazione presentata, il Comitato di Presidenza (Art. 26), cui spetta di decidere sull’ammissione, invierà il candidato alla competente Commissione Settoriale (Art. 34) che lo sottoporrà all’esame di cui agli Artt. 4)-
Entro trenta giorni dalla data dell’eventuale comunicazione di reiezione della domanda l’interessato potrà presentare ricorso al Consiglio Direttivo, che deciderà in via definitiva (Art. 24).
L’ammissione non potrà avvenire per più di due settori categorici e per due delle relative specialità, tranne eccezionali casi di assoluta e comprovata competenza.
Eventuali successive estensioni ad altre “specialità ” dovranno essere richieste, con opportuna documentazione, al Comitato di Presidenza, fermo restando quanto detto al precedente comma.
ART. 9
Entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda, il nuovo iscritto è tenuto a perfezionare l’ammissione con il pagamento del contributo per l’anno in corso, nonché della quota “una tantum” di iscrizione.
L’ammissione comporta il tassativo impegno di mantenere l’iscrizione al Collegio per un periodo di almeno tre anni (c.f.r. Art. 24 C.C. e giurisprudenza costante) e di corrispondere, entro il primo bimestre di ciascun anno, il contributo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.
ART. 10
La qualità di Iscritto comporta l’accettazione e quindi l’impegno all’osservanza del presente Statuto, delle norme di Legge, del codice deontologico professionale e delle deliberazioni di spettanza degli organi statutari, nonché degli accordi intercorrenti tra il Collegio ed altri organismi professionali e/o associativi a carattere nazionale e internazionale.
L’iscritto ha l’obbligo di informare il Collegio di eventuali vertenze nelle quali è prevedibile il coinvolgimento di interessi collettivi della categoria.
ART. 11
La qualità di Iscritto si perde:
a) –
b) –
c) –
d) –
Contro la suddetta delibera è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione, per la decisione definitiva.
L’eventuale riammissione non potrà avvenire, comunque, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal definitivo provvedimento di radiazione, o dall’intervenuta riabilitazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, fermo restando il possesso degli altri requisiti fissati per la normale ammissione.
La cessazione della qualità di Iscritto, in relazione ad uno dei provvedimenti sopra elencati comporta l’obbligo da parte dell’interessato, di restituire la tessera e l’attestato di appartenenza al Collegio (attestato rilasciatogli al compimento del terzo anno di iscrizione) e di non più usare timbri, stemmi o diciture riguardanti il Collegio Stesso.
Prima dell’adozione di provvedimenti disciplinari relativi agli eccezionali motivi di cui ai punti c) e d) il Comitato di Presidenza ha facoltà di proporre al Consiglio Direttivo la costituzione di apposita Commissione di Disciplina (Art. 24) composta da tre membri.
ART. 12
L’iscritto che (al compimento del 70° anno di età e con almeno 35 anni di appartenenza al Collegio) dichiari di non volere più esercitare l’attività di perito esperto consulente, potrà chiedere di essere iscritto nell’elenco speciale del “Gruppo d’onore”, restando esonerato dall’obbligatorio contributo annuale, fatta eccezione per la corresponsione di un importo simbolico, la cui entità, fissata dal Consiglio Direttivo, non dovrà comunque superare il 10% della normale quota annuale.
Gli iscritti nell’elenco speciale non possono rivestire cariche.
ORGANI DEL COLLEGIO
ART. 13
Gli organi del Collegio sono:
a) –
b) –
c) –
d) –
e) –
f) –
g) –
Le corrispondenti cariche non sono retribuite, fatta eccezione per specifiche prestazioni straordinarie e/o professionali non rientranti nelle diverse funzioni precisate nel presente Statuto.
L’ASSEMBLEA
ART. 14
Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) –
b) –
c) –
d) –
e) –
f) –
ART. 15
L’Assemblea ordinaria viene tenuta annualmente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (Art. 40) e viene indetta dal Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, con avviso da inviarsi agli Iscritti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’ avviso deve contenere l’indicazione dell’Ordine del giorno, la data ed il luogo dell’adunanza e gli estremi della eventuale seconda convocazione.
ART. 16
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea coloro che, alla data della convocazione della stessa, siano in regola con il pagamento della quota, sino al 31 dicembre dell’anno precedente, nonché i nuovi Iscritti che abbiano regolarizzato la loro posizione contributiva.
Gli aventi diritto ad intervenire all’Assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Iscritto.
E’ consentito un numero massimo di tre deleghe.
ART. 17
In caso di particolari ed eccezionali esigenze operative, su richiesta del Presidente e con delibera del Consiglio Direttivo, o direttamente da parte di questo, oppure di almeno un decimo degli Iscritti, può essere convocata l’Assemblea straordinaria con le stesse modalità di quella ordinaria e previa indicazione degli argomenti da trattare.
ART. 18
L’Assemblea è pure convocata per le modifiche statutarie o per lo scioglimento del Collegio: per quest’ultimo caso la procedura da seguire e quella prevista dall’ Art. 41).
ART. 19
Gli Iscritti possono essere chiamati ad esprimere il loro voto sugli argomenti indicati nell’Ordine del giorno, anche per “corrispondenza” (referendum) con le modalità che saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
In questo caso l’avviso di convocazione assembleare dove contenere, oltre all’Ordine del giorno, anche quello della data di chiusura delle votazioni e del luogo dove avviene lo scrutinio delle schede.
ART. 20
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le Assemblee con votazione per corrispondenza sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
Nel caso di modifiche statutarie, anche se con votazione per corrispondenza (referendum) occorre sempre la partecipazione di almeno un quarto degli Iscritti a l’assistenza di un notaio.
Le deliberazioni sono prese comunque a maggioranza semplice di voti.
ART. 21
Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
Il verbale di adunanza è redatto dal Segretario del Collegio.
Se la votazione avviene per scheda, la funzione di scrutatori è affidata ai Revisori dei Conti (Art. 32)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 22
Il Consiglio Direttivo è composto da 15 membri.
Dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio è eletto dall’Assemblea con la procedura che, in relazione alla particolare importanza
che in questo compito riveste nella vita associativa , dove attenersi ai seguenti inderogabili principi:
a) –
–
–
–
–
b) –
c) –
d) –
e) –
f) –
g) –
h) –
I posti risultanti vacanti nel Consiglio Direttivo, durante il periodo di carica, per qualsiasi motivo, saranno reintegrati, per cooptazione, con riferimento ai risultati della precedente votazione.
I Consiglieri, così nominati, resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.
Nella eventualità di dimissione contestuali della maggioranza dei membri del Consiglio, si potrà procedere a nuove elezioni.
ART. 23
Il Consiglio Direttivo elegge, a sua volta, a schede segrete, scegliendoli tra i suoi componenti, i 5 membri formanti il Comitato di Presidenza (Art. 25) e cioè:
–
Con votazione separata elegge, inoltre, i Revisore dei Conti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo avverranno, in linea di massima, con periodicità almeno trimestrale, su convocazione del Presidente, oppure in qualsiasi momento su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Collegio dei Revisori dei Conti
Nella richiesta, in questi casi, dovranno essere specificati i motivi e/o gli argomenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, prevalendo, a parità di voti, quello del Presidente.
Nelle sedute del Consiglio Direttivo si può procedere per votazione, anche su richiesta di un solo membro.
Il membro del Consiglio che non partecipa a tre riunioni consecutive viene considerato dimissionario indipendentemente dai motivi addotti, ad esclusione dei casi di impedimento per malattia.
Alle riunione di Consiglio hanno diritto di partecipare, senza voto deliberante, i Revisori dei Conti.
ART. 24
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) –
b) –
c) –
d) –
e) –
f) –
g) –
h) –
i) –
l) –
m) –
n) –
o) –
IL COMITATO DI PRESIDENZA
ART. 25
Il Comitato di Presidenza è costituito da cinque componenti il Consiglio Direttivo e comprende:
–
Il Comitato di Presidenza deve riunirsi di norma bimestralmente in data eventualmente prefissate e comunque senza particolari formalità.
Per la validità delle riunioni e delle sua deliberazioni, valgono le norme stabilite per il Consiglio Direttivo (Art. 23).
ART. 26
Sono compiti del Comitato di Presidenza:
a) –
b) –
c) –
d) –
e) –
f) –
g) –
h) –
IL PRESIDENTE
ART. 27
Il Presidente rappresenta legalmente il Collegio, nei confronti sia degli Iscritti, che dei terzi, Enti, Autorità, privati.
Il Presidente attua le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.
Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo, provvedendo a comunicare, alla prima successiva riunione, le decisioni adottate, per la conseguente ratifica da parte dei singoli organi interessati.
In caso di assenza del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente o, in sua mancanza, dal Segretario.
IL VICE PRESIDENTE
ART. 28
Gli sono dovute tutte le facoltà, le prerogative e le responsabilità del Presidente, in caso di assenza
dello stesso.
Attua anche quanto gli è assegnato dall’ Art. 39), terzo comma.
IL SEGRETARIO
ART. 29
Ad esso è demandato l’incarico di sovrintendere all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi di segreteria del Collegio; è responsabile della stesura dei verbali relativi al Consiglio Direttivo, al Comitato di Presidenza, nonché alle Assemblee generali (Art, 21)
Firma, col Presidente, gli attestati di appartenenza al Collegio e quelli di benemerenza.
Svolge temporaneamente le funzioni del Tesoriere in caso di assenza dello stesso (Art. 30), mentre nell’eventuale sua assenza le funzioni ad esso relative vengono svolte, sempre in via provvisoria, dal Vice Presidente o da un altro Consigliere indicato dal Presidente.
IL TESORIERE
ART. 30
Il Tesoriere è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria del Collegio, in conformità alle deliberazioni degli organi sociali competenti.
Ha il compito di seguire la tenuta dei libri contabili, anche con collaborazioni professionali, eventualmente esterne.
Cura con i Revisori dei Conti, la formazione dei bilanci.
Ha inoltre i compiti previsti dall’ Art. 39).
In caso di sua assenza, le funzioni di Tesoriere vengono temporaneamente assunte dal Segretario (Art. 29).
IL RELATORE
ART. 31
Svolge il compito di sottoporre al Comitato di Presidenza le domande di ammissione opportunamente istruite e documentate (Art.8) e di presentare adeguata relazione circa i provvedimenti di cancellazione (Art. 11).
Per quanto necessario allo svolgimento del suo incarico, tiene contatti con le Commissioni Settoriali.
I REVISORI DEI CONTI
ART. 32
La questione amministrativa del Collegio è controllata dai Revisori dei Conti di cui tre sono effettivi e due supplenti; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Revisori dei Conti sono eletti dal Consiglio Direttivo con la stessa procedura dei membri del Comitato di Presidenza (Art. 23).
I Revisori effettivi scelgono , fra di loro, il Presidente.
In caso di cessazione della carica, per qualsivoglia motivo di un Revisore effettivo, subentra il supplente più anziano di età.
I Revisori hanno diritto di partecipare, senza voto deliberante, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed assolvono le funzioni di scrutatori di Assemblee con votazione per scheda (Art. 21).
Hanno inoltre i compiti previsti dagli Artt. 30 terzo comma, 39 secondo comma e 40.
Formano, ad ogni scadenza triennale, il Comitato Elettorale di cui agli Artt. 22) e 33).
LE COMMISSIONI SETTORIALI
ART. 33
Ogni settore categorico rappresentato dal Collegio da almeno 16 associati elegge, con votazione segreta sottoposta a successiva convalida del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo la propria Commissione che resterà in carica per il periodo di tre anni senza esclusione di rieleggibilità.
Nelle procedure elettorali sono ammesse le deleghe con le stesse modalità previste dall’ Art. 16), secondo comma.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) –
b) –
c) –
d) –
ART. 34
Entro il termine massimo di un mese dall’assegnazione da parte del Comitato di Presidenza, la Commissione settoriale dovrà tenere apposite sessioni per sottoporre il Candidato ad un esame pratico/teorico (elaborato scritto e/o prova orale, ovvero entrambi) tendente ad accertare la capacità tecnico-
ART. 35
I membri di ciascuna Commissione sono:
–
–
–
–
I Settori categorici rappresentati da un numero di associati fino a 15 potranno raggrupparsi fra di loro, sotto la denominazione di “Specialità varie” e costituire una Commissione “mista” con gli stessi compiti di cui agli Artt. 33) e 34) e fermo restando quanto previsto dall’ Art. 22) punto b).
I componenti di ciascuna Commissione eleggono, fra di loro, un coordinatore che non dovrà coprire contemporaneamente altre cariche, né essere già membro di diversa Commissione settoriale.
I membri delle Commissioni che non dovessero intervenite per tre riunioni consecutive, salvo impedimenti per motivi di salute, saranno ritenuti dimissionari.
ART. 36
I membri del Comitato di Presidenza e quelli del Consiglio Direttivo hanno facoltà di assistere, a titolo conoscitivo e senza alcuna preventiva formalità, a qualsiasi riunione a carattere settoriale.
COMMISSIONE DI DISCIPLINA
ART. 37
Viene nominata dal Consiglio Direttivo la Commissione di disciplina formata da tre Iscritti che resterà in carica per il periodo di tre anni, senza esclusione di rieleggibilità.
Sarà compito della Commissione di disciplina il proporre al Comitato di Presidenza i provvedimenti di radiazione previsti dall’ Art. 11), lettera d).
IL PATRIMONIO –
ART. 38
Il patrimonio del Collegio è costituito:
a) –
b) –
c) –
ART. 39
I mandati di pagamento sono firmati congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere o dai rispettivi sostituti, in caso di assenza, secondo quanto previsto dagli Art. 27)), 28), 29), 30).
Delle ricevute di incasso e del movimento della cassa è responsabile il personale di Segreteria, sotto il controllo del Tesoriere e dei Revisori.
La firma per le operazioni bancarie è depositata dal Presidente, tale deposito avverrà anche da parte del Vice Presidente, per quanto previsto nell’ Art. 28).
ART. 40
L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto di consuntivo e la relazione dei Revisori dei Conti devono essere predisposti entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio e devono essere tenuti a disposizione degli Iscritti, presso la sede, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea che dovrà approvarli, entro quattro mesi dalla chiusura della gestione (Art. 14 e 15)
SCIOGLIMENTO DEL COLLEGIO
ART. 41
Il Collegio ha durata illimitata e può essere sciolto per deliberazione dl Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno due terzi degli Iscritti aventi diritto di voto.
Nell’ eventualità che l’Assemblea convocata per lo scioglimento del Collegio (due volte consecutive in 1a e in 2a convocazione a distanza minima di tre mesi e massima di sei mesi l’una dall’altra) non raggiunga il numero legale dei partecipanti (due terzi degli Iscritti potrà essere convocata una terza assemblea straordinaria che sarà considerata validamente costituita qualunque sia il numero di partecipanti e che potrà deliberare lo scioglimento del Collegio con voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.
La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo dovrà liquidarsi il patrimonio, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ripartizione tra gli appartenenti al Collegio.
Il tutto, comunque, secondo quanto previsto dall’attuale legislazione.
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 42
Tutte le norme riportate nel presente Statuto sostituiscono ad ogni effetto quelle che si sono via via susseguite dalla fondazione del Collegio, ovviamente non comportano però alcuna modifica nei rapporti di appartenenza al Collegio stesso per coloro che risultano regolarmente iscritti alla data di approvazione di questo testo.
ART. 43
Tutti i Periti Esperti Consulenti già associati al Collegio Lombardo, costituito in data anteriore al Riconoscimento giuridico, rimangono associati anche in deroga a quanto previsto dall’ Art. 4 sub a) d) ed e).
ART. 44
Per quanto qui non previsto, si fa riferimento ad eventuali norme di legge in materia.